Condizioni generali di vendita

Le ordinazioni sono assunte esclusivamente alle condizioni seguenti:

  1. I prezzi sʼintendono per merce resa franco nostro magazzino di Cermenate.
  2. I dati e le illustrazioni indicati nel nostro catalogo sono puramente indicativi e non si accettano reclami relativi ad eventuali variazioni o modifiche da noi ritenute una migliorìa.
  3. Gli ordini sʼintendono sempre accettati salvo il venduto e ci riserviamo la facoltà di evadere gli ordini frazionati ed in quantitativi approssimativi.
  4. Gli ordini conferiti ai nostri agenti, rappresentanti o viaggiatori non sono impegnativi. Convenzioni verbali o telefoniche hanno valore soltanto se da noi confermate per iscritto.
  5. Lʼ imballaggio viene fatturato al costo e non si accetta di ritorno.
  6. La merce si intende venduta franco nostra sede e viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, salvo se diversamente pattuito.
  7. Per merce resa franco nostra sede, i reclami contro il vettore per avarie, ammanchi, ecc. durante il trasporto spettano al destinatario.
  8. Eventuali difetti della merce spedita si devono notificare entro gli 8 giorni dallʼarrivo della merce, che deve essere entro tale termine controllata dal committente con mezzi idonei per lʼaccertamento di eventuali vizi occulti. I reclami per qualunque inadempienza contrattuale vanno proposti giudizialmente dal committente entro un anno dalla consegna. La garanzia impegna soltanto alla sostituzione del pezzo reso in porto franco, ma esclude qualsiasi altra richiesta di spese risarcimento di danni, ecc. La sostituzione o lʼaccredito avverrà soltanto dopo che detto pezzo sarà stato esaminato da nostri tecnici. Il pezzo in contestazione deve essere assolutamente accompagnato da una bolla di spedizione contenente anche il numero della fattura e i relativi difetti riscontrati.
  9. I termini di consegna non sono essenziali ma approssimativi e non ci riterremo responsabili per eventuali ritardi causati da fatti indipendenti dal nostro controllo: come restrizioni di produzione, sinistri, sosta prolungata in dogana, scioperi e serrate, ecc. I termini di consegna sono prorogati di un tempo uguale a quello nel quale si sono verificati detti eventi.
  10. Comunque in casi di ritardo nella consegna da parte del venditore il committente dovrà fare lʼintimazione di cui all’art. 1454 c.c. con un termine di un mese trascorso il quale il contratto dovrà considerarsi risolto. Solo la colpa grave del venditore potrà dar luogo a risarcimento dei danni, entro i limiti del valore della merce.
  11. Vengono riconosciuti soltanto i pagamenti fatti mediante invio direttamente alla sede della venditrice in Cermenate dellʼimporto fatturato. Gli sconti ammessi in fattura non possono essere arrotondati e il committente ne decade se ritarda il pagamento del saldo oltre il termine stabilito. Il pagamento contro tratte si intende sempre pattuito solo nellʼinteresse del venditore. Il mancato pagamento di esse comunque conferma lʼobbligo del committente di pagare subito dopo direttamente alla sede di Cermenate.
  12. Il mancato o tardato pagamento totale o parziale di una fattura autorizza la venditrice a risolvere ogni altro contratto in corso al committente.
  13. Il pagamento non potrà essere ritardato per contestazioni di qualsiasi sorta, che potranno essere proposte solo dopo detto pagamento. Le spese di giacenza presso spedizionieri e vettori delle merci protestate sono sempre a carico dellʼacquirente e dei difetti asseriti dal compratore potrà essere fatto reclamo solo a norma dellʼart. 696 c.p.c. in Cermenate in contradditorio col venditore.
  14. La trattenuta della fattura implica la sua accettazione.
  15. Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Como.
  16. Lʼinosservanza di una qualsiasi di queste condizioni dà facoltà alla venditrice di considerare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione.
  17. Solo lʼeventuale mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali per lʼuso del materiale, potrebbero risolvere il contratto, ma alla verifica insindacabile del vettore, e comunque con un risarcimento che appositamente viene limitato, per accettazione tra le parti al solo valore della merce venduta e non oltre, quale limitazione concordate tra venditore ed acquirente e non impugnabile, purché, comunque, il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, fermo restando le decadenze di cui allʼart. 1495 c.c.
  18. Con la sottascrizione dellʼordine e lʼaccettazione delle condizioni generali di contratto qui indicate, oltre a quanto sopra circa il Foro di competenza, in caso di società straniera essa accetta in modo inequivocabile anche la piena ed esclusiva giurisdizione italiana con ogni conseguenziale argomento di competenza più sopra espresso.